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NUOVO APE, attestato di prestazione energetica


NUOVO APE.

Dallo scorso I ottobre sono cambiate in tutta Italia le modalità per il rilascio dell'APE, o attestato di prestazione energetica, cioè quel documento introdotto dalla direttiva 2010/31/UE che serve a informare gli utenti su quali siano i consumi di una casa. La novità scattata in autunno riguarda non solo i professionisti che per compilare l’APE devono oggi confrontarsi con sistemi di calcolo e modelli aggiornati, ma anche i privati cittadini. L'attestato di prestazione energetica é infatti un adempimento burocratico necessario per chiunque voglia vendere o affittare un edificio. L'obiettivo è garantire trasparenza a chi compra. Come per ogni elettrodomestico in negozio è presente un’etichetta che indica quanto consuma, così anche per una casa è necessario dichiarare nell'annuncio immobiliare il dispendio di elettricità e gas. Il compito di redigere l'attestato di prestazione energetica spetta al certificatore energetico, un tecnico abilitato che nel corso del sopralluogo obbligatorio esamina le caratteristiche dell'unità e calcola quale sia il fabbisogno di energia necessaria per riscaldarlo, raffreddarlo e garantire a chi vi abita l'acqua calda sanitaria o la ventilazione meccanica. Il risultato della proiezione attribuisce all'immobile analizzato un voto, espresso attraverso l'indicazione di una determinata classe di merito. Nella nuova versione, le classi sono 10 e vanno dalla A4 alla G, per rendere immediata comprensione dei dati si utilizzano anche gli emoticon di gradimento (le faccine che sorridono o tristi a seconda del comportamento del fabbricato). Nel documento così come è stato impostato ad ottobre il professionista è chiamato a suggerire al committente una serie di interventi che possono essere effettuati per migliorare la sostenibilità. Se in passato, l’APE, somigliava più a una pratica che un vero documento al servizio del cittadino oggi, grazie alla sezione migliorata, l’utente che nel frattempo è diventato più consapevole può trovare informazioni utili per usare al meglio il posto in cui vive. A definire le nuove regole dell’APE sono tre decreti interministeriali del 26 giugno e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale numero 162 del 15 luglio 2015: il primo si occupa di definire requisiti minimi degli edifici, il secondo detta linee guida per l’attestato e il terzo dedicato ai professionisti spiega come compilare la relazione tecnica ex legge 10/91. Merito di questi atti è l’aver uniformato in Italia metodologia di calcolo e il modello con cui viene redatto l'attestato. Fino a ieri infatti alcune regioni come Lombardia e Piemonte usavano propri sistemi informativi, mentre la provincia di Bolzano non ha bisogno di adeguarsi grazie alla già esistente certificazione CasaClima. L’APE vale 10 anni dal rilascio ed è necessario per tutte le nuove costruzioni e per risanamenti. Spetta al costruttore far predisporre tale documento. Inoltre deve essere redatto (inserito negli annunci di vendita secondo il modello approvato nel decreto) anche in caso di cessione a titolo oneroso dell'unità immobiliare per compravendita e locazione. In caso di vendita di unità l’APE viene allegato all’atto mentre in caso di affitto è messo a disposizione dell’utente in copia conforme all'originale.

Il certificatore, a norma di legge, deve effettuare un sopralluogo nella casa da esaminare e richiedere i documenti necessari per avviare la procedura di calcolo. Il proprietario di casa invece deve consentire al tecnico di effettuare un rilievo di tutta l’unità abitativa affinché possa prendere nota delle dimensioni dei locali, delle caratteristiche degli impianti e di ogni altra informazione utile ad avere un quadro completo dell'involucro edilizio.

In passato la determinazione dell'indice di prestazione globale avveniva dal confronto con il rapporto in forma del fabbricato (superficie utile / volume riscaldato). Oggi invece attraverso un paragone con il cosiddetto “edificio di riferimento”, una struttura identica a quella in progetto, orientata allo stesso modo, con le stesse caratteristiche geometriche, la medesima localizzazione ha caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati, che la rendere conforme all’appendice A del decreto dei minimi.

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